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Schede
PROVVIDENZE ECONOMICHE PER I MINORENNI
Indennità di frequenza (Legge n. 289 del 11.10.1990):
L’indennità è composta al massimo da 12 mensilità e viene concessa in caso di frequenza continua o periodica di centri occupazionali, ambulatoriali o diurni, pubblici e privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero dei disabili.
Per ottenere l’indennità è necessario che il bambino sia stato riconosciuto “Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età, o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore“ (Legge n.589 del 1990).
L’indennità viene concessa, inoltre, ai minorenni che frequentano le scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna limitatamente alla reale durata del trattamento, per questo occorre presentare apposita documentazione che attesti la frequenza del minore.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 22/2/99, riprendendo i concetti introdotti dalla legge n. 127 del 97 sulla semplificazione amministrativa e norme successive, introduce la possibilità di produrre una dichiarazione di responsabilità (autocertificazione) che attesti la frequenza, eliminando così la necessità di richiedere i certificati di frequenza ai centri o alla scuola; sarà cura delle prefetture eventualmente verificare l’adeguatezza della periodicità della frequenza.
L’indennità non è compatibile con nessuna forma di ricovero, né con l’indennità di accompagnamento e per poterne usufruire, il disabile non deve avere un reddito personale superiore a €. 3650.03
Per il 2002 l’importo è di €.218.65 mensili.
Indennità di accompagnamento (Legge n. 118 del 11.02.1980):
L’indennità è composta da 12 mensilità e viene concessa, indipendentemente dal reddito e dall’età, a chi è stato riconosciuto invalido al 100% non essendo in grado di camminare o di compiere gli atti quotidiani della vita e dell’età senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario che il disabile non sia ricoverato in un istituto con retta a carico dello Stato o di un Ente pubblico, ma se il beneficiario paga interamente o in parte la retta, l’indennità viene normalmente corrisposta. Questo accade anche in caso di ricoveri per terapie che riguardano la patologia.
Chi ottiene l’indennità, può comunque svolgere un’attività lavorativa dipendente o autonoma e può essere ugualmente titolare di una patente di guida speciale.
Per il 2001 l’importo è stato di €.426.09 mensili.
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