<< SICUREZZA NELLA PRATICA MEDICA




CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CLINICO: UN'ANALISI BASATA SULL'ESPERIENZA DELLE FAMIGLIE



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> FATTORI ECONOMICI
> FATTORI ORGANIZZATIVI
> FATTORI NORMATIVI
> FATTORI CULTURALI E PROFESSIONALI
> CONCLUSIONI
> BIBLIOGRAFIA
> ADERISCONO AL DOCUMENTO
> APPENDICE
> Lettera dell'ABC al Ministro della Salute (PDF 64Kb)


APPENDICE
UN CASO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA CLINICA E DEL CONTENZIOSO CON I PAZIENTI
Alcuni giorni prima del termine previsto per la gravidanza del suo primogenito, la madre di un bambino della nostra Associazione viene ricoverata nel reparto di Ostetricia. Al momento del ricovero viene eseguita un'ecografia che evidenzia assenza di liquido amniotico e crescita del feto notevolmente asimmetrica. Nonostante l'apparente criticità della situazione, non è eseguito né il parto, né alcun esame atto a monitorare il benessere fetale (gli ostetrici, nella relazione presentata durante il successivo procedimento civile, affermano di aver eseguito tre esami cardiotocografici, dei quali però non è stato possibile rinvenire alcuna traccia, neppure in sede giudiziaria da parte della difesa dei medici, ove detti tracciati sarebbero risultati ben opportuni per la difesa dei sanitari).
Inspiegabilmente il parto viene eseguito dopo oltre un giorno dal ricovero. Inoltre dalla cartella clinica del neonato risulta “taglio cesareo per sofferenza fetale acuta” (ossia a causa del travaglio, che non c'e' stato), anziché per sofferenza in utero. Contrariamente a quanto risulta dall'ecografia, il neonato appare in buona salute (Apgar 8-10-10), anche se pallido, e viene posto in un normale lettino del nido.
Nelle ore successive il pallore del bambino aumenta e appaiono tremori al mento e rotazione dei bulbi oculari che invano il padre fa notare più volte ai sanitari. La prima visita pediatrica, eseguita dopo oltre un giorno dalla nascita, rileva le anomalie nel comportamento del neonato già evidenziate dal padre; gli accertamenti sono però rinviati al giorno seguente. All'alba del giorno successivo, dopo tre giorni di costante comportamento superficiale da parte degli operatori, nel neonato insorge una grave crisi ipoglicemica (indosabilità della glicemia) accompagnata da crisi convulsive. Anziché essere trasferito in un reparto di Terapia Intensiva, il neonato viene inviato alla Divisione Pediatrica dove si attende il manifestarsi di numerose altre crisi convulsive prima di trasferirlo, finalmente, in un reparto di Patologia Neonatale.
A causa della prolungata ipoglicemia il bambino presenta ora un gravissimo ritardo fisico e psico–motorio che comporta un danno biologico del 100% e la necessità di assistenza personale continua, sia di tipo professionale che familiare.
Poco tempo dopo i fatti, il padre descrive dettagliatamente quanto accaduto alla nascita del figlio al Direttore Sanitario dell'azienda ospedaliera. Questi, nonostante la chiara descrizione del genitore e i contenuti delle cartelle cliniche, si limita a classificare i tragici esiti “scientificamente imprevedibili”. Anche una successiva istanza di riconoscimento di responsabilità presentata dall'avvocato della famiglia non viene presa in alcuna considerazione. I genitori decidono allora di intraprendere un'azione di tipo civile, anche con l'intento di spingere l'azienda a ricercare la verità (un'azione penale non avrebbe infatti permesso alla struttura di svolgere indagini indipendenti). Durante il procedimento, durato circa dieci anni, emergono “incongruenze” sia nelle cartelle cliniche, sia nelle dichiarazioni rilasciate dai medici; i legali dell'azienda ospedaliera mirano inoltre a dilatare i tempi dell'iter processuale. Solo alcuni anni dopo l'inizio del procedimento, quando i Consulenti Tecnici d'Ufficio si esprimono chiaramente a favore della famiglia, l'assicurazione dell'ASL propone la definizione di un compromesso. I genitori si dimostrarono disponibili, ma ribadiscono la richiesta di ricercare tutte le cause e le responsabilità, al fine di prevenire il ripetersi di eventi analoghi. Questa richiesta porta a interrompere la negoziazione.
Si arriva così alla sentenza finale, nella quale il Giudice ritiene importante evidenziare che “la Struttura sanitaria è venuta meno al dovere delle parti in causa di comportarsi con lealtà e probità durante il procedimento”; viene anche affermata l'imperizia, negligenza e/o imprudenza dei sanitari, integranti la colpa penale per omessa assistenza.
Nonostante l'accertamento di queste pesanti responsabilità, l'azienda non avvia alcuna indagine, o provvedimento. La famiglia subisce invece ulteriori pressioni psicologiche dall'assicurazione dell'azienda che, prospettando la possibilità di un ricorso in appello, propone un risarcimento inferiore a quello disposto dal giudice.
Ancora una volta i genitori chiedono alla Direzione dell'ASL quali azioni abbia intrapreso per evitare la ripetizione di quanto accaduto al figlio. Nella risposta, redatta con linguaggio burocratico, la Direzione tiene da evidenziare innanzitutto che il danno è stato completamente risarcito, e che quindi nulla più è dovuto alla famiglia. Viene poi affermato che risulta difficile accertare le responsabilità dei singoli operatori in assenza di sentenza penale, come se, in mancanza di un procedimento penale, le responsabilità non potessero e dovessero essere ricercate. La Direzione termina assicurando di “fare quanto possibile al fine di garantire ai propri utenti, come suo preciso dovere, la migliore assistenza sanitaria – cercando di azzerare ogni sempre possibile errore umano degli operatori”. Qual è il valore di queste parole dopo che si è affermato di non sentirsi in dovere di ricercare le cause di danni gravissimi? A breve distanza di tempo dalla risposta, comportamenti negligenti e superficiali del tutto analoghi a quelli sopra descritti sono stati associati ad altri tragici eventi.
Più volte i genitori e l'Associazione hanno sollecitato un atteggiamento più responsabile da parte dell'ASL, ma senza ottenere alcun riscontro.
La famiglia si è quindi rivolta anche al competente Ordine Provinciale dei Medici. Nella risposta, dopo aver affermato di “prendere in considerazione i fatti segnalati per la propria competenza istituzionale, di carattere deontologico”, il Presidente dell'Ordine dichiara che “l'unico depositario di eventuali deliberazioni della Commissione Medica è il Tribunale competente per territorio”. Una successiva richiesta di chiarimenti da parte dei genitori viene inoltre negata, precisando che ad ulteriori analoghe richieste non sarà data alcuna risposta.
Come può l'Ordine assolvere alla propria competenza istituzionale attraverso l'attivazione di azioni penali, visto che tali azioni non sono certo finalizzate a garantire il comportamento professionale dei medici?




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