Statuto ABC - Associazione Bambini Cerebrolesi


Art. 1 – Denominazione e sede
A norma della legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) è costituita l’associazione denominata Associazione Bambini Cerebrolesi Federazione Italiana - in seguito indicata semplicemente come A.B.C. attualmente con sede legale in Via degli Orti n.22 – 40137 Bologna.

Art. 2 – Principi fondamentali
L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è apartitica, democratica, si oppone ad ogni forma di razzismo, persegue fini esclusivamente sociali ed umanitari e quelli di cui alla legge 11.08.91 n. 226 (legge quadro sul volontariato). L’ A.B.C. agisce come coordinamento nazionale su base e principi federali, nel rispetto dell’autonomia d’ogni singola Regione o aggregazione di esse. Lo spirito federalista è informato dal fatto che se è vero che ogni comunità ha il diritto di sviluppare le proprie specificità, è ancor più necessario che queste debbano essere un contributo positivo e solidaristico per gli altri, volto ad un arricchimento sociale e unitario reciproco.

Art. 3 – L’Esecutivo Nazionale, il Presidente e il Collegio dei Probiviri
L’Esecutivo Nazionale è l’Organo di conduzione dell’Associazione. Esso:
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • coordina le iniziative nelle sedi istituzionali;
  • sovrintende all’attività complessiva dell’Associazione e alla sua organizzazione;
  • elabora lo schema dei bilanci;
  • istituisce commissioni tematiche anche con l’apporto di persone non aderenti all’Associazione;
  • coordina le attività di comunicazione;
  • attribuisce, al proprio interno, compiti e funzioni.
L’Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente eletto dall’Assemblea e da un numero di componenti (minimo due) indicati dallo stesso Presidente subito dopo la sua elezione e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. La fiducia all’Esecutivo è posta a verifica dell’Assemblea su richiesta di almeno tre membri dell’Esecutivo o di un terzo dei componenti dell’Assemblea. Il Presidente pu˜ nominare uno o più Vicepresidenti con funzioni d’aiuto nella rappresentanza sociale. Il Presidente nomina un tesoriere che è membro dell’esecutivo ed un segretario che non fa parte dell’Esecutivo. I componenti dell’Esecutivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 4 – Scopi
Sono scopi dell’Associazione:
  1. coordinare e favorire la collaborazione e la solidarietà tra le associazioni di genitori, parenti, o tutori delle persone con cerebrolesione, o delle stese persone con cerebrolesione, che promuovono il raggiungimento delle potenzialità proprie d’ogni persona;
  2. promuovere il riconoscimento del ruolo della famiglia come protagonista dello sviluppo e della realizzazione del progetto riabilitativo, affettivo, sociale della persona con cerebrolesione;
  3. promuovere una politica che evidenzi la centralità della famiglia come unità primaria della convivenza, della formazione e della cura delle persone. Tutelare la famiglia nella sua integrità e promuovere una politica di sostegno alle famiglie in difficoltà. Individuare gli aiuti atti a sostenere le famiglie impegnate in un progetto riabilitativo e promuovere il riconoscimento alle famiglie impegnate in tali progetti di una quota del risparmio che esse permettono allo Stato e/o alle Regioni con il mancato ricovero in strutture assistenziali e ospedaliere;
  4. promuovere atti presso le Pubbliche Amministrazioni affinché forniscano il sostegno materiale ed economico necessario alla riabilitazione delle persone con cerebrolesione attraverso la promozione della formulazione e dell’applicazione di leggi in materia socio-sanitaria a livello regionale, nazionale e comunitario. Promuovere ogni forma d’efficace utilizzazione delle provvidenze previste dalle legislazioni a favore delle persone con cerebrolesione;
  5. promuovere attività socio–culturali, convegni e conferenze al fine di diffondere una cultura del valore positivo delle diversità, stimolando anche studi scientifici legislativi e sociali in relazione alle tematiche relative alle cerebrolesioni;
  6. tenere contatti con tutte le altre Associazioni che si occupano di disabilità per coordinare con esse attività di riconoscimento dei diritti e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni relative alle attività effettuate nell’ambito delle singole Associazioni;
  7. promuove l’attivazione (per il dopo di noi) di progetti di vita personalizzati basati sul “modello famiglia”, e definiti preventivamente assieme alla famiglia stessa.
Art. 5 – Regolamento delle attività
Eventuale regolamento approvato dall’Assemblea disciplinerà le modalità di gestione delle attività dell’Associazione, e quanto non previsto nel presente statuto, ma necessario per il buon funzionamento della stessa. Sono consentite le assemblee e riunioni telematiche, telefoniche, audio o in videoconferenza, la sottoscrizione di documenti via fax con piena validità.

Art. 6 – Soci
Possono essere soci le Associazioni fondatrici e quelle in seguito riconosciute dall’Assemblea (tramite richiesta scritta d’adesione) che soddisfino i seguenti requisiti:

  1. abbiano per soci, prevalentemente, genitori, parenti o tutori di persone con cerebrolesione, o le stesse persone con cerebrolesione, impegnati o che sono stati impegnati in un progetto di vita diretto o gestito da essi stessi;
  2. che riconoscano il più alto valore e dignità umana, sociale, e politica alla persona con cerebrolesione; si dichiarino contrarie in ogni caso all’internamento, all’istituzionalizzazione o al ricovero a tempo pieno in istituti privati o pubblici;
  3. che riconoscano nella famiglia la sede naturale e ideale per la crescita d’ogni persona, e il ruolo della stessa come protagonista dello sviluppo e della realizzazione del progetto di vita della persona con cerebrolesione.

Laddove non esistano associazioni regionali aderenti alla Federazione, o non siano stati nominati delegati provvisori regionali, possono essere ammesse alla Federazione aggregazioni di una o più famiglie aventi i requisiti di cui sopra. Tali aggregazioni propongono un delegato regionale che le rappresenti in seno all’Assemblea, con gli stessi diritti e doveri degli altri delegati. Nella domanda di adesione, l’associazione dichiara di accettare senza riserve il presente statuto. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Assemblea.
Le associazioni cessano di appartenere all’A.B.C. per:
  • dimissioni volontarie;
  • mancata partecipazione alle attività dell’A.B.C.;
  • scioglimento delle stesse;
  • indegnità deliberata dall’Assemblea.


Art. 7 – Diritti e obblighi delle associazioni aderenti
Le Associazioni aderenti hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere l’attività preventivamente concordata, e a recedere dall’appartenenza all’A.B.C.. Le Associazioni aderenti, salvaguardato il diritto dell’autonomia, sono tenute a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea.

Art. 8 – Assemblea
้ l’organo dirigente e assembleare dell’Associazione, ed è composta dai delegati di tutte le Associazioni aderenti all’A.B.C.. I membri dell’Assemblea sono di norma i Presidenti delle Associazioni aderenti; in ogni caso devono essere genitori, tutori o parenti di persone con cerebrolesione, o persone con cerebrolesione, purché maggiorenni. Ogni Associazione aderente, indipendentemente dalla consistenza numerica della propria Associazione, per principio federale, ha diritto a un voto. Qualora nella stessa regione vi siano più Associazioni, queste dovranno esprimere in Assemblea un unico delegato. Se non vi è accordo sulla rappresentanza, ogni Associazione Regionale aderente all’A.B.C., avrà diritto ad una frazione di voto in proporzione al numero di Associazioni aderenti, in modo che la somma dei voti espressi dalla Regione sia pari ad uno. L’Assemblea elegge direttamente il Presidente dell’A.B.C.. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, in via ordinaria una volta all’anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso, utilizzando i mezzi di cui all’art. 6 dello statuto. La convocazione pu˜ avvenire anche su richiesta di almeno un terzo delle Associazioni aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 40 giorni dalla convocazione. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17

Art. 9 – Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, nel suo seno, a maggioranza di voti. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dell’Esecutivo. In caso di necessità e d’urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell’Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso d’assenza, d’impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dai Vice Presidenti.

Art. 10 – Segretario
Il Segretario, nominato dal Presidente, non fa parte dell’Esecutivo Nazionale, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro delle Associazioni aderenti;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  • predispone lo schema del progetto di bilancio;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell’Esecutivo.


Art. 11 – Tesoriere
Il Tesoriere, nominato dal Presidente, fa parte dell’Esecutivo Nazionale, ed ha i seguenti compiti:
  • cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità;
  • effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.


Art. 12 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. ้ previsto il solo rimborso delle spese regolarmente documentate e preventivamente autorizzate dall’Associazione.

Art. 13 – Risorse economiche
L’A.B.C. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della a propria attività da:
  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • contributi dei privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.


Art. 14 – Quota sociale
La quota associativa a carico delle Associazioni aderenti è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Art. 15 – Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura dell’esecutivo i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 16 – Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Associazioni aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’Associazione.

Art. 17 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 – Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo Patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.








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